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15 Marzo 2020

I limiti allo Stato d’eccezione nell’ordinamento italiano. Il punto di Mirabelli

di Gian Marco Sperelli.

“Sovrano è colui che decide sullo Stato d’eccezione”. La celebre affermazione di Carl Schmitt restituisce il senso della situazione politica vissuta attualmente dal nostro Paese, a seguito dei Dpcm emanati dal Presidente del Consiglio Conte nei giorni scorsi. Ma quali sono i limiti costituzionali invalicabili per l’azione del Governo in un’emergenza sanitaria di tale portata? Il Presidente Emerito della Corte Costituzionale Mirabelli ne ha fatto il punto con la Fondazione De Gasperi.

 

Presidente Mirabelli, a sostegno della liceità costituzionale dei Dpcm delle ultime settimane si è fatto riferimento al Decreto-legge del 23 febbraio scorso. A suo parere è sufficiente?

Le due libertà fondamentali, che sono state fortemente limitate e compresse, sono senza ombra di dubbio quelle di circolazione e di riunione, assieme – anche se in misura minore- alla libertà d’iniziativa economica. Nella nostra costituzione vi è la possibilità restrizioni alla libertà di circolazione, previste in linea generale dalla legge, per motivi di sicurezza nazionale e di pubblica sanità. Il secondo punto, ça va sans dire, è il nodo cruciale della questione. Ma qual è il doveroso bilanciamento costituzionale di fronte ad un restringimento così ampio delle libertà personale? In questo caso, il diritto alla salute deve essere interpretato quale prerogativa fondamentale dell’individuo e come interesse della collettività. Ciò che stupisce, per via dell’alta trasmissibilità del virus, è l’estensione di queste disposizioni su tutto il territorio nazionale non per mezzo di atti legislativi, ma con decreti essenzialmente attuativi. Sono due i criteri giuridici di valutazione in una questione così complessa: la proporzionalità e l’assoluta temporaneità di tali restrizioni. La questione di fondo, ad ogni modo, è se tali Dpcm siano da considerarsi come semplici decreti attuativi, ovvero mero strumento di delegificazione, esenti dunque da qualsiasi forma di controllo parlamentare o presidenziale. Un’ipotesi questa abbastanza discutibile.

 

A proposito del controllo parlamentare sull’azione dell’Esecutivo, come valuta l’ipotesi del proseguimento dei lavori delle Camere tramite video-conferenza e voto telematico?

Sarei estremamente sorpreso se, in presenza di un’emergenza sanitaria nazionale, si dovesse verificare un contingentamento prolungato dell’attività del Parlamento, che è l’organo di esercizio della sovranità nazionale. Se mi passa il termine le nostre Camere non possono avere una funzione “spettrale” o di meri luoghi di ratifica della volontà politica del Governo. In definitiva, è necessario garantire la continuità dei lavori parlamentari, pur adottando tassativamente tutte le misure igienico-sanitarie volte alla tutela della salute di tutti i membri del Parlamento. Fortunatamente la democraticità, a mio parere, del sistema è sostenuta da istituzioni di garanzia come la Presidenza della Repubblica e la stessa Unione Europea.

 

Vale a dire?

Nella nostra storia repubblicana, a dire il vero, non sono mai stati adottati provvedimenti così radicali neanche durante la stagione del terrorismo alla fine degli anni ’70. Ma se ci trovassimo in un contesto storico analogo, tali restrizioni così forti ai fondamentali dei cittadini sarebbero il “brodo di coltura” perfetto, per un ulteriore ridimensionamento delle libertà civili e politiche.


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